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Il diritto di sincronizzazione

Basato su esperienza diretta.

Il diritto di sincronizzazione
Illustrazione originale Audiophonic Arts Studio, palette ufficiale

Premetto che questo articolo contiene indicazioni basate su esperienze dirette di diritto di sincronizzazione: per approfondire, e per una consulenza esatta, occorre rivolgersi a un legale di diritto d'autore.

Il diritto di sincronizzazione altro non è che l'abbinamento di un brano musicale a un video. Quell'abbinamento crea un'opera nuova — la fusione di due produzioni artistiche, una musicale e una visiva — e quindi un diritto di utilizzo diverso.

Questo diritto lo gestisce chi la musica l'ha scritta, o il suo editore. Nessun altro.

Né la SIAE né le altre società di collecting si occupano di riscuoterlo. L'entità del compenso è a completa discrezione di autore ed editore, in base alla natura, all'ampiezza e alla finalità del progetto: la piena libertà di contrattazione può portare a chiedere una cifra alta o a rinunciare del tutto al compenso (sì, anche zero: capita più spesso di quanto sembri). Non esistono tariffari, come invece accade per la musica dal vivo o per il diritto d'autore in ambito televisivo. È sostanzialmente un contratto tra privati.

Cosa succede quindi se ti serve una musica sotto il tuo video?

Tu, in quanto produttore dell'opera visiva, devi ottenere il permesso di usare il brano prima del montaggio finale e della diffusione. Il permesso va chiesto agli aventi diritto, che sono principalmente tre: autore, editore e produttore discografico.

È buona norma rivolgersi direttamente all'editore, che di solito decide anche per l'autore in base ad accordi standard. Ottenuto il suo benestare, si passa al produttore, cioè a chi detiene il Master: l'insieme delle registrazioni che compongono il brano finito, l'audio definitivo che è stato commercializzato.

Ti spiego meglio, perché è il punto in cui si perdono tutti (me compreso, le prime volte).

L'autore è chi compone il brano. L'editore è chi si occupa della commercializzazione e della riscossione dei diritti in determinati ambiti. Ma un brano può avere molte versioni: autore ed editore possono farne registrare diverse, con musicisti diversi, suoni diversi, studi e mixaggi diversi. Il pezzo è lo stesso, le produzioni no.

E a chi monta un video non interessa il brano: interessa quella versione. Magari non l'originale, ma il remix dance, o quella con la sola chitarra acustica. Autore ed editore danno il benestare come detentori del diritto d'autore; il produttore di quel Master lì concede l'uso di quella registrazione lì. (Il produttore può essere anche l'etichetta discografica, e il più delle volte lo è.)

Vale in linea generale: poi, a seconda degli accordi tra le parti, capita che la richiesta si risolva con un interlocutore solo.

E arriviamo alla domanda che torna sempre: ma la SIAE non va pagata?

Va pagata, ma per un'altra cosa. Quello che si versa alla SIAE non è il compenso di sincronizzazione — che abbiamo visto essere una trattativa privata — bensì il compenso per l'esecuzione della composizione, ogni volta che l'opera audiovisiva che la contiene viene eseguita o comunicata al pubblico. A corrisponderlo è la rete televisiva che trasmette il video, o il cinema, o il teatro: chi si avvale di quell'utilizzo.

Se immagini l'intera produzione artistica come una piramide — alla base gli autori, poi arrangiatori, esecutori, produttori, distributori — il diritto d'autore è responsabilità della punta, cioè di chi fa in modo che l'opera arrivi al pubblico.

Che non sia una questione teorica lo dicono due cause vere, tutte e due italiane.

Nel 2013 la Corte d'appello di Roma ha dato ragione agli eredi di Pietro Mascagni contro RTI: la Cavalleria rusticana era finita sotto le immagini della telenovela Terra Nostra, su Rete 4, senza autorizzazione alla sincronizzazione (sentenza n. 5329 del 9 ottobre 2013).

L'Intermezzo della_ Cavalleria rusticana _eseguito dall'orchestra del Teatro La Fenice: la musica da cui è partita la causa.

Quattro anni dopo la questione è arrivata in Cassazione, ed è lì che si è chiusa. Sony Music Publishing aveva citato la RAI per 29 brani usati come colonna sonora di Un posto al sole, e con la sentenza n. 29811 del 12 dicembre 2017 la Corte ha stabilito che l'articolo 180 della legge sul diritto d'autore non attribuisce alla SIAE il potere di autorizzare la sincronizzazione: non rientra fra le sue competenze istituzionali. Resta un diritto esclusivo di chi la musica l'ha scritta.

Tradotto: la licenza SIAE che hai in mano non ti copre il montaggio. Sono due permessi diversi, e il secondo devi andare a cercartelo.

Poi certo, per qualche secondo di musica sotto un video si può sempre sperare che non se ne accorga nessuno… ma è esattamente quello che pensava chi quelle due cause le ha perse.

Alessandro Porri

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